Tutti i prodotti forniti sono in accordo con le normative vigenti, ad esempio i pittogrammi sono conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e le caratteristiche cromatiche e fotometriche sono conformi alla normativa di buona tecnica dell’UNI 7543.
In Europa
Secondo la normativa europea, i DPI per essere messi in commercio devono essere progettati e prodotti seguendo il processo di marcatura CE, che include anche, ma non solo, i seguenti obblighi:
- il dispositivo di sicurezza individuale deve essere commercializzato assieme al relativo manuale di istruzioni per l’uso, conservazione, pulizia, manutenzione, la data di scadenza, categoria e limiti d’uso, possibilmente scritto nella lingue ufficiali
- deve riportare il marchio CE che, assieme alla dichiarazione di conformità, è un’attestazione da parte del fabbricante sulla presunta conformità del prodotto almeno ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa europea.
Assieme agli obblighi “formali” (redazione del fascicolo tecnico, del manuale e della dichiarazione di conformità, apposizione del marchio CE, ecc.), la marcatura CE prevede ovviamente l’obbligo che il prodotto sia “sicuro” per il consumatore, compatibilmente con l’uso per cui è stato progettato/commercializzato. I cosiddetti “requisiti essenziali di sicurezza” sono quindi i requisiti minimi di sicurezza che devono avere tutti i DPI, ma ciascun particolare prodotto può essere sottoposto a ulteriori requisiti, indicati più o meno esplicitamente dalle direttive comunitarie (ad esempio l’osservanza di una particolare norma tecnica, lo svolgimento di appositi test di laboratorio, l’utilizzo di particolari materiali e procedure di fabbricazione, ecc.).
L’applicazione del marchio CE senza il rispetto di tutti gli altri obblighi della marcatura CE è quindi illegale e comporta un rischio per la sicurezza per i consumatori.
In Italia
Il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza lavoro) stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei DPI solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.
I DPI devono:
- essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore;
- tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore.
I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
- I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi, autocertificati dal produttore;
- II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie e destinati a proteggere gli utenti da un rischio significativo come ad esempio a occhi, mani, braccia, viso; il loro prototipo deve essere certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato;
- III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti dal rischio di morte o di lesioni gravi; comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e per la protezione da agenti chimici aggressivi; il loro prototipo deve essere certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, ed è necessario svolgere attività di controllo della loro produzione.
Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l’operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; gli occhiali di protezione invece devono essere sostituiti quando l’operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l’insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI (piano/scandenziario di manutenzione: controllo e/o sostituzione).
Obblighi del datore di lavoro per il corretto utilizzo
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI deve:
- effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui sopra, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate;
- aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, deve individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell’esposizione al pericolo;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro inoltre:
- sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- per i dispositivi di protezione dell’udito.
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), sono necessari per la sicurezza dei lavoratori in tutti gli ambiti